REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interesse del pubblico ad essere informato dell’andamento delle competizioni disputate nell’ambito della Lega stessa, e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle Società associate, ha predisposto il seguente
REGOLAMENTO
Con il presente Regolamento la Lega Nazionale Dilettanti intende disciplinare, per la stagione sportiva 2017/2018, l’esercizio da parte degli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, canali social, , di seguito “Emittenti”) del diritto di cronaca sportiva con riferimento alle gare disputate dalle Società associate alla Lega stessa.
- La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:
- per l’esercizio della cronaca radiofonica: trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi per ciascuna gara;
- per l’esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on line): sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, di durata complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita.
- L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.
- Il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca e per la realizzazione del relativo materiale audio e/o video – entro i limiti di cui all’ 2) – viene rilasciato – per delega della Lega Nazionale Dilettanti – dal competente Comitato, Dipartimenti o Divisione a richiesta delle Emittenti che:
- risultino autorizzate dalle competenti autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio dell’attività per la quale viene richiesto il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);
- risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5, della Legge 3/2/1963, n. 69;
- affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963, n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;
- accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;
- abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli
- Il nulla-osta del Comitato, Dipartimento o Divisione competente viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto.
- Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente deve inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione, alla quale deve essere allegata:
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
- le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
- copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Emittente;
- copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla e) del precedente art. 4. La Divisione, il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’Emittente il nulla-osta, a valere fino al termine della stagione sportiva.
- La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente:
- non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli 8, 9 e 1O del presente Regolamento. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione, del Comitato, del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.
- Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta almeno 4 giorni prima del giorno della partita. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.
- Le Società dovranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta o lo stesso sia stato revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.
- Le Società potranno, altresì, negare l’autorizzazione all’accesso allo stadio in ogni altro caso in cui l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine pubblico all’interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell’incontro.
- I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;
- La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua riconducibilità all’Emittente stessa. In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro sono tenuti a non consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.
- E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio.
- Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’ente proprietario dello stadio e nei confronti dì terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.
- Resta inteso che per “diritto di cronaca” si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all’articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell’esercizio del diritto di cronaca l’archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell’esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.
Fonte: Circolare n. 8 del 5 luglio 2017